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ENPAM



E' stata finalmente condotta a soluzione, con piena soddisfazione dell'Ente e dei professionisti interessati, una problematica che si trascinava già da diversi anni.

Con nota n. 24/IX/0011421 del 21 novembre scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato la Delibera della Fondazione n. 20/2005, riguardante la contribuzione versata a favore dei laureati in odontoiatria, presso il Fondo Specialisti ambulatoriali ed il Fondo Specialisti esterni, prima del 1° gennaio 1995. E' stata finalmente condotta a soluzione, con piena soddisfazione dell'Ente e dei professionisti interessati, una problematica che si trascinava già da diversi anni.

Com'è noto, l'iscrizione alla Fondazione E.N.P.A.M. dei laureati in odontoiatria è stata prevista dallo Statuto dell'Ente soltanto a partire dal 1° gennaio 1995. Prima di questa data, tali professionisti, ancorchè iscritti agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in forza della legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione di Odontoiatra, non erano provvisti di tutela previdenziale E.N.P.A.M.. Ed in effetti soltanto con il ruolo 1995 è stata introdotta la contribuzione minima obbligatoria alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale dell'Enpam; allo stesso modo, i laureati in odontoiatria hanno avviato la contribuzione al Fondo della libera professione con riferimento al reddito autonomo prodotto a partire dall'anno 1995. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 409/85, le Aziende del S.S.N. avevano già cominciato a stipulare, anche con i laureati in odontoiatria, convenzioni analoghe a quelle in essere con i medici specialisti ambulatoriali e con i medici specialisti esterni.

Tali convenzioni erano regolate dagli Accordi Collettivi Nazionali che si riferivano esclusivamente ai medici chirurghi, ma le AA.SS.LL. hanno applicato estensivamente le norme relative alla copertura previdenziale obbligatoria, versando all'E.N.P.A.M. i contributi anche per l'attività svolta in convenzione dai laureati in odontoiatria. Ciò ha comportato che questi professionisti, pur non essendo ancora formalmente iscritti all'Enpam, abbiano avuto versamenti previdenziali presso i Fondi Speciali anche per i periodi compresi fra il 1985 ed il 1994. In alcuni casi, tali versamenti, attesa l'incertezza dell'obbligo contributivo, sono stati restituiti alle AA.SS.LL. che ne hanno fatto richiesta.

Ovviamente solo una parte dei contributi stessi, se restituiti alle Aziende, è tornata nelle tasche dell'odontoiatra, perchè le Aziende hanno trattenuto la quota a loro carico (13% dell'imponibile), riversando al professionista soltanto la parte prelevata dai suoi compensi (il 9% dell'imponibile). Non tutte le AA.SS.LL., tuttavia, hanno provveduto a chiedere la restituzione di quanto versato. La maggior parte di esse, al contrario, su pressante richiesta dei professionisti - interessati alla costituzione di una posizione previdenziale sin dall'inizio dell'attività svolta per conto del SSN - non ha trasmesso dall'Ente alcuna comunicazione in proposito.

L'interesse, da parte dei laureati in odontoiatria, al consolidamento delle posizioni contributive è andato nel corso del tempo aumentando ed è sfociato anche in azioni legali, nelle quali l'Autorità Giudiziaria ha riconosciuto il diritto alla convalida delle posizioni medesime. Va inoltre considerato che il decorso del tempo ha fatto sì che gli importi corrisposti dalle AA.SS.LL. a titolo di contributi previdenziali - ancorchè ritenuti indebiti - non possano essere più richiesti indietro, essendo nel frattempo trascorso il termine prescrizionale di dieci anni. La Fondazione, nel pieno rispetto della propria funzione istituzionale di massima garanzia della posizione previdenziale di tutti gli iscritti, ha quindi adottato, in accordo con la categoria interessata, un provvedimento di sanatoria ritenuto corretto dai Ministeri vigilanti.

La decisione, ora entrata in vigore, si concreta di diversi elementi: 1. Innanzitutto, sono considerati validi a tutti gli effetti previdenziali (diritto e misura della pensione) i contributi ante 1995 che non siano stati oggetto di restituzione alle AA.SS.LL. 2. Tutti i periodi di contribuzione precedenti al 1° gennaio 1995, anche se sono stati restituiti alle AA.SS.LL., sono comunque validi per raggiungere il requisito dei 10 anni di anzianità contributiva necessario per presentare le domande di riscatto (laurea, servizio militare o civile sostitutivo, periodi di attività precontributiva, ecc.). Quindi gli interessati possono comunque valersi di quei periodi per ridurre i costi dell'operazione di riscatto, che, com'è noto, di norma ha un onere crescente con il passare del tempo (dato il progressivo aumento dei compensi professionali e dei coefficienti per il calcolo, legati all'età ed all'anzianità contributiva). 3.

Oltre a ciò, come già accaduto in passato per i laureati in odontoiatria iscritti al Fondo della libera professione, è stata prevista una norma transitoria in base alla quale le domande di riscatto presentate entro 6 mesi dall'approvazione ministeriale, e quindi entro e non oltre il 22 maggio 2006, saranno convenzionalmente considerate come prodotte il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di conseguimento dei requisiti. In tal modo, la posizione dei laureati in odontoiatria, ai fini dell'accesso ai riscatti, viene sostanzialmente equiparata a quella dei medici chirurghi, i quali hanno avuto regolarmente accreditata la contribuzione previdenziale anche anteriormente al 1° gennaio 1995 ed hanno, quindi, potuto presentare domanda di riscatto immediatamente dopo aver maturato 10 anni di attività effettuata per conto del SSN. A queste disposizioni va aggiunta la possibilità, per gli odontoiatri in possesso dei requisiti prescritti, di presentare domanda di riscatto sia per il diritto, sia per la misura delle prestazioni previdenziali, anche dei periodi contributivi per i quali sia eventualmente intervenuta la restituzione nei confronti delle AA.SS.LL.. Agli atti della Fondazione risulta che il numero dei laureati in odontoiatria, tuttora in attività, per i quali sono stati corrisposti contributi previdenziali per periodi precedenti il 1° gennaio 1995 sono circa 500 per il Fondo Specialisti Ambulatoriali e circa 40 per il Fondo Specialisti Esterni - Fondo dell'Accreditamento. Cosa possono fare tali iscritti? Atteso che la Delibera n. 20/2005 dispiega i propri effetti a decorrere dal 21 novembre 2005, gli interessati, se in possesso di 10 anni di anzianità contributiva, calcolati considerando anche i versamenti ante 1995, possono fin d'ora presentare domanda di riscatto utilizzando gli appositi moduli (scaricabili dal sito della Fondazione) e distinti a seconda che il professionista sia iscritto al Fondo Specialisti ambulatoriali ovvero al Fondo Specialisti esterni. Le domande non sono impegnative e, ove prodotte entro il 22 maggio 2006, beneficeranno di un calcolo dell'onere particolarmente favorevole, ai sensi della norma transitoria introdotta con la citata Delibera. Se poi i contributi sono stati oggetto di restituzione, è opportuno, per i medesimi motivi, chiedere, con gli stessi moduli, anche il riscatto dei periodi restituiti. Va precisato che non sono valide le domande eventualmente presentate in assenza dei requisiti prima del 21 novembre scorso; pertanto, quanti le avessero già prodotte in passato sono tenuti a ripresentarle servendosi dei moduli appositi. Come previsto per tutti gli iscritti ai Fondi Enpam, soltanto dopo aver presentato la domanda di riscatto, anche questa categoria di odontoiatri potrà versare un acconto per poter fruire del beneficio della totale deducibilità dall'imponibile fiscale. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 000017500X50 intestato alla Fondazione presso la Banca Popolare di Sondrio (Coordinate: CIN K; CAB 03200; ABI 05696).

Nella causale dovranno essere specificati: il codice Enpam dell'iscritto, la tipologia del riscatto e l'indicazione del Fondo di appartenenza. Per la tempestiva rendicontazione da parte dei competenti Uffici della Fondazione, dovrà essere trasmessa copia della ricevuta del bonifico via fax al numero 06.48.294.725.

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