In memoria dei medici caduti durante l’epidemia di Covid-19

Linea Guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto


Pubblicato il 03 Luglio 2014


Comunicazione Urgente !
Quale Presidente della Commissione Albo Odontoiatri della FNOMCeO ritengo assolutamente doveroso chiedere ii vostro diretto intervento per portare a conoscenza degli iscritti, con i mezzi che riterrete piü idonei,  ma con assoluta urgenza, le problematiche dell'utilizzo non corretto di tessuto muscolo-scheletrico nell'ambito dell'attivita odontoiatrica.
Vi allego per opportuna conoscenza, al fine di trasmetterla anche agli iscritti, la Linea Guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto approvate dal Centro Nazionale Trapianti il 10 luglio 2013.
In tale Linea Guida sono riscontrabili tutti gli elementi normativi , regolamentari e scientifici concernenti ii prelievo, la processazione e la distribuzione dei tessuti a scopo di trapianto.
Per comprendere la gravita e la serieta della problematica che ci consta sia posta in atto da alcuni professionisti, vi segnalo che l'art. 22 comma 3 della Legge 1 aprile 1999, n. 91 "disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" testualmente prevede: "chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, e punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione."
Occorre poi segnalare che in certi casi potrebbe anche integrarsi ii reato di cui all'art. 413 del Codice Penale "uso illegittimo di cadavere" che stabilisce: " chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere , o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro".
Occorre ancora chiarire che si definisce "banca dei tessuti" ogni unita di ospedale pubblico o struttura sanitaria senza fini di lucro, in cui si effettuano attivita di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti umani, come definito nel DLgs 191 del 6 novembre 2007; la banca dei tessuti deve essere autorizzata dalla Regione di competenza.
In conclusione, occorre segnalare, ribadisco, con la necessaria urgenza, che chiunque utilizza un tessuto muscolo-scheletrico non proveniente da banche di tessuto italiane, e che quindi non rispetti la normativa di riferimento e non trascriva nella cartella clinica, in caso di attivita libero professionale, scheda-clinica/diario-clinico, i dati sull'utilizzo del tessuto umano con i relativi dati identificativi e non tenga informato il paziente sui dati e le modalita attraverso cui viene impiantato, a scopo terapeutico, tessuto umano, rischia una pesante incriminazione penale secondo il quadro normativo che si 6 sinteticamente delineato.
Restano, poi, ferme ovviamente, le responsabilita deontologiche dell'utilizzazione scorretta ed illegittima di tessuto muscolo-scheletrico a scopo di lucro senza il rispetto della normativa di legge.


Cordiali saluti All.vari

Il Presidente CAO Nazionale

Giuseppe Renzo