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Novita' in tema di responsabilità professionale negli studi odontoiatrici


Pubblicato il 13 Aprile 2018


Con l’approvazione della legge Gelli del 1° Aprile 2017, sono state introdotte alcune modifiche sulla responsabilità professionale.

Importante per gli studi professionali odontoiatrici l’art. 13 della legge 24/2017, che stabilisce l’obbligo per le strutture sanitarie pubbliche o private a comunicare al collaboratore la richiesta di un risarcimento danni o l’instaurazione di un giudizio civile (ricevimento di un atto di citazione o accertamento tecnico preventivo) promosso dal danneggiato nei loro confronti.

La comunicazione deve essere inviata al collaboratore (dipendente o meno) entro 10 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata a.r., dal ricevimento dell’atto di citazione in giudizio o comunicazione di risarcimento del danno.

Per cui, se uno studio odontoiatrico viene citato in giudizio con richiesta di risarcimento per danni subiti imputabili alla responsabilità di un proprio collaboratore, la struttura non potrà avvalersi della rivalsa nei confronti del collaboratore, se non abbia effettuato la comunicazione nei termini e le modalità predette.

La rivalsa è consentita solo in caso di dolo o colpa grave (art. 9 legge Gelli) in quanto la colpa lieve resta sempre in carico alla struttura.

La legge 24/2017 ha chiarito il rapporto intercorrente tra paziente e titolare dello studio (contrattuale) e tra paziente e collaboratore (extracontrattuale), questo va ad incidere nella copertura assicurativa del titolare dello studio, che resta comunque responsabile della colpa lieve dei suoi collaboratori e con il rischio di contenzioso in fase di rivalsa.

 

Nicola Achille

Consigliere CAO Bari

Tesoriere Ordine dei Medici di Bari

Consigliere ANDI BARI-BAT