In memoria dei medici caduti durante l’epidemia di Covid-19

Pubblicità sanitaria: informativa agli iscritti


 

Cari Colleghi,

la Legge 4 agosto 2006, n. 248 ("Legge Bersani - Visco") ha introdotto sostanziali novità riguardanti la pubblicità in ambito sanitario, senza però aver abrogato "in toto" la 175/92. Infatti, Il testo del messaggio informativo deve continuare a rispettare le regole di trasparenza e veridicità, verificate dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia in cui il sanitario è iscritto.

Inoltre, la pubblicità, a qualsiasi settore si riferisca, deve essere palese (cioè riconoscibile come pubblicità), veritiera e corretta (Decreti legislativi n.74/92 e n.145/2007). Non è ammessa la pubblicità ingannevole che, nella normativa vigente, è definita come "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che esso raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente".

L'irregolarità del messaggio pubblicitario è sottoposta alle sanzioni disciplinari previste dalla Legge 175/92 e valide a tutt'oggi (censura o sospensione dall'esercizio professionale).

Alcune piattaforme di vendita telematica hanno indotto alcuni Colleghi ad aderire a campagne promozionali in palese contrasto con i principi di etica e deontologia ribaditi negli articoli 54, 55 e 56 del Codice Deontologico.

Nello specifico, aderire a reti telematiche commerciali che hanno il fine esclusivo di vendere prodotti confligge gravemente con i dettami legislativi e deontologici attualmente in vigore, per i seguenti motivi:

  1. il costo estremamente ridotto degli onorari (di cui peraltro solo il 50% dell'importo pubblicizzato spetta al professionista): l'igiene dentale fatturata a   9,5 non puù soddisfare alcun criterio di qualità della prestazione professionale;
  2. Il network (e di conseguenza il professionista) mette in vendita prestazioni sanitarie da erogare su un ipotetico paziente, che può anche essere persona diversa dall'acquirente, senza che venga fatta alcuna diagnosi preventiva sull'opportunità o meno di eseguire tali terapie.
  3. è una forma di pubblicità non "palese" poichè, sebbene venga fatturata  dal sito commerciale all'Odontoiatra come "pubblicità", non è immediatamente riconoscibile come tale.

Le prestazioni sanitarie effettuate dall'Odontoiatra sono considerate attività d'opera intellettuale, specifiche per ciascun paziente ed erogate secondo criteri personalizzati, sulla base di una specifica diagnosi effettuata esclusivamente dal sanitario.

Per quanto verificatosi nel nostro territorio, la Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine ha attivato l'iter disciplinare di propria competenza ed è suo impegno preciso continuare a valutare attentamente tutte le forme di pubblicità sanitaria presenti sui media non in linea con il decoro professionale.

A tal proposito va considerato che non sono ritenute coerenti con i principi deontologici le campagne di prevenzione in cui sono previste prestazioni gratuite di sbiancamento dentale.

Nel corso dell'attuale mandato la Commissione Odontoiatrica ha redatto un Vademecum sulla Pubblicità Sanitaria, allegato al n.55 del Notiziario (Marzo 2010). Chi volesse nuovamente riceverlo via mail può richiederlo all'indirizzo: gchiarello@libero.it. Questo elaborato ha rappresentato il nostro primo impegno per  documentare la normativa e renderla disponibile per chiunque ne faccia richiesta. Ci impegneremo ulteriormente nella disponibilità a discutere ed esaminare ogni quesito da voi proposto su tale delicata tematica.

Bari, 8 Settembre 2011

 

IL PRESIDENTE
della Commissione Odontoiatri
(Dott. Cristian INTINI)