REGOLAMENTO RECANTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI (DPR 7.8.2012) N. 137

Presentazione (dal sito Governo.it)

E’ entrato in vigore il 15 agosto 2012 il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189).

Il Regolamento si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti, cioè alle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità.

E’ stato approvato dal Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012, su proposta del Ministro della giustizia, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011. Questi alcuni dei punti qualificanti della disciplina.

Accesso ed esercizio dell’attività professionale: E’ garantita la libertà dell’accesso alle professioni regolamentate. Le limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali sono vietate, ferma restando la disciplina dell’esame di stato. Sono ammesse solo le limitazioni fondate su espresse previsioni riguardanti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, o sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o su altri motivi imperativi di interesse generale.

L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni o titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
Non sono ammesse limitazioni del numero di persone titolate a esercitare la professione, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. Sono vietate le limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti.

Libera concorrenza e pubblicità informativa: la pubblicità informativa riguardante l’attività delle professioni, i titoli posseduti, i compensi richiesti è ammessa con ogni mezzo, purchè funzionale all’oggetto, veritiera e corretta. Non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

Obbligo di assicurazione: stabilito, a tutela del cliente, l’obbligo di assicurazione del professionista. Egli è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
L’obbligo di assicurazione sarà effettivo decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, per consentire la negoziazione delle predette convenzioni collettive.

Tirocinio e formazione del professionista : il decreto disciplina nel dettaglio il tirocinio professionale, cioè l’addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante; è obbligatorio, dove previsto dai singoli ordinamenti professionali, con esclusione delle professioni sanitarie, ed ha una durata massima di 18 mesi. Al fine di assicurare la qualità della prestazione professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo aggiornamento della propria competenza professionale. I corsi di formazione possono essere organizzati dagli ordini professionali o da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini.

Ultimo aggiornamento

24 Gennaio 2023, 11:32

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